IL GAS RADON NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

In Italia il nuovo decreto n.101/2020, impone il monitoraggio del gas radon nei locali delle attività commerciali

Il gas radon nelle attività commerciali

I titolari esercenti di attività commerciali e/o artigianali, sono chiamati al rispetto delle nuove disposizioni in materia di esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato.

Pertanto, nei locali destinati ad attività commerciali, all’istruzione” (asili nido e scuole materne) e comunque aperti al pubblico, il livello limite di riferimento per concentrazione di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non possono superare i 300 Bq/M3, misurato con strumentazione passiva (dosimetro, il cui interno è caratterizzato dalla presenza di un elemento sensibile alle radiazioni emesse dal radon, cosiddetto rilevatore). Gli esercenti delle attività di cui sopra, ei dirigenti scolastici se trattasi di ambienti destinati all’istruzione di ogni ordine e grado provvedono ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera/estate – autunno/inverno). I laboratori certificati che rilasciano la certificazione delle concentrazioni rilevate, trasmettono gli esiti del rilevamento alla Asl.

Qualora all’esito delle misurazioni, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite, il proprietario dell’immobile presenta al Comune di pertinenza con richiesta di esame e parere all’ASL competente , un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno.

Le concentrazioni superiori ai 300 Bq/mc impongono opere edili di risanamento in quanto inficiano le condizioni di igiene e salubrità, previste dagli artt.24-25 del Testo Unico Edilizia 380/01, da affidare ad un tecnico esperto in interventi di risanamento, come previsto dall’art.15 del D.lgs 101/2020, ovvero un geometra, ingegnere, architetto, iscritto all’Albo professionale in possesso di un attestato rilasciato a seguito di un corso di formazione specifico di 60 ore sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti, con particolare riguardo alla normativa in materia, l’efficientamento energetico, aspetti medico-legali, urbanistici, valutazione del rischio e amministrativi.

Per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la messa in atto di specifici processi finalizzati a prevenire l’insorgenza di patologie correlabili a esposizioni di agenti nocivi, è l’assoluta priorità, che i diretti interessati si attivino per ottenere la certificazione idonea. Il gas Radon rappresenta la seconda causa di morte per il cancro del polmone dopo il fumo di sigaretta.

L’adeguamento e la rispondenza di determinati requisiti prescritti dalle norme cogenti, non deve diventare occasione di “business del momento” per coloro che si propongono come consulenti di settore, ma la prospettiva con cui prestare la consulenza tecnico/amministrativa deve soprattutto considerare l’aspetto delle responsabilità dell’esercente, esposto a sanzioni gravose come contemplate dal decreto legislativo n.101/2020

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