
Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, che modifica l’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). La legge introduce cambiamenti significativi per l’uso dei locali chiusi sotterranei e semi-sotterranei a fini lavorativi.
Le modifiche introdotte dalla legge sono state attentamente esaminate e valutate dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha espresso il proprio parere con la nota n. 795 del 28 gennaio 2025. Alla luce di tale parere, ha fornito le seguenti indicazioni operative e chiarimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni.
Ecco una sintesi delle principali disposizioni:
Modifiche Principali
- Comma 2: È consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei per lavorazioni senza emissione di agenti nocivi, purché siano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima dell’allegato IV.
- Comma 3: Il datore di lavoro deve comunicare l’uso dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni dall’INL.
Ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’INL è responsabile per l’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. Il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione prima dell’uso dei locali per garantire maggiore controllo e sicurezza.
Considerazioni sul Gas Radon
Il radon è un gas radioattivo che può accumularsi nei locali sotterranei. La legge richiede misure di monitoraggio e mitigazione del radon, incluso:
- Misurazione periodica dei livelli di radon.
- Adozione di misure correttive se i livelli superano i limiti di sicurezza.
- Comunicazione dei superamenti all’INL e attuazione immediata di interventi di mitigazione.
Modalità di Presentazione della Comunicazione
La comunicazione deve essere:
- Redatta in carta semplice o utilizzando il modulo INL.
- Inoltrata tramite PEC all’INL almeno 30 giorni prima dell’uso dei locali.
Contenuto della Comunicazione
La comunicazione deve includere:
- Descrizione dell’attività lavorativa.
- Conferma che le lavorazioni non emettono agenti nocivi.
- Rispetto dei requisiti dell’allegato IV.
- Asseverazione di un tecnico abilitato certificante la conformità dei locali alle normative vigenti.
Divieti
Non è consentita la comunicazione per attività che emettono agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi non a base d’acqua, lavorazione di materie plastiche a caldo, ecc.
Queste nuove disposizioni mirano a garantire ambienti di lavoro più sicuri e controllati, specialmente in locali sotterranei e semi-sotterranei.
ALLEGATO L’INTERPELLO DELL’INL
Per contattare un Esperto Radon clicca qui