Sul B.U.R. della Regione Lombardia 7 marzo 2022, suppl. n. 10 è stata pubblicata la Legge Regionale 3 marzo 2022, n. 3 avente per oggetto: “Modifiche al Titolo VI della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e alla L.R. 10 marzo 2017, n. 7, in attuazione del DLGS. 31 luglio 2020, n. 101”. La legge detta norme specifiche per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, introducendo aspetti di notevole interesse tra cui i contenuti di cui all’art.66 sexiesdecies riferiti agli inerventi esposizione al radon nelle abitazioni.
“Art. 66 sexiesdecies“
(Interventi di protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni)
1. La Regione, in collaborazione con le ATS e con l’ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, iniziative volte a incentivare i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione.
2. Con particolare riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l’ARPA, in collaborazione con le ATS, cura l’attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon. Tali programmi sono definiti, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, adottato a seguito di confronto con le direzioni regionali interessate e con la stessa ARPA.
3. Gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l’attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell’esposizione al gas radon in ambienti chiusi.”
E’ quindi esteso il rilievo del Radon al piano terra degli edifici ad uso abitativo. Inoltre al punto 3 dell’articolo successivo è riportato: “Nelle more dell’entrata in vigore del piano nazionale d’azione per il radon si applicano le «Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor», approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e gli aggiornamenti relativi alle stesse linee guida.”
Con l’Art. 3 si apportano poi modifiche alla Legge Regionale 10 Marzo 2017 che detta disposizioni per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti.
Al punto 1.1 si introduce la seguente disposizione:
“A seguito dell’avvenuto recupero dei locali seminterrati a uso abitativo, anche comportante la realizzazione di autonome unità, deve essere effettuata e completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001. Con gli esiti di tale misurazione occorre conseguentemente integrare la documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata.”
Inoltre al punto 2 si dispone che tali disposizioni si applicano anche ai piani terra:
“Le disposizioni dell’articolo 3 della l.r. 7/2017, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali), fatte comunque salve le esclusioni previste dallo stesso articolo 8 della l.r. 18/2019.”
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