IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2020 CAMBIA LE REGOLE DELLA SICUREZZA NEGLI EDIFICI

In Italia il nuovo decreto n.101/2020, impone il monitoraggio del gas radon negli edifici comprese le abitazioni

Il gas radon negli edifici è pericolo per la salute

Le disposizioni generali della normativa italiana recepiscono i contenuti  della direttiva 2013/59/Euratom. L’obiettivo è di stabilire più elevati criteri di sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita. Dopo il fumo da tabacco, il gas naturale radon è al secondo posto come causa di tumore al polmone provocando in Italia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità oltre tremila decessi all’anno.

Il radon – presente ovunque nel suolo, se inalato all’esterno non provoca nessun danno all’uomo, diversamente se respirato all’interno dei luoghi chiusi, può provocare il tumore al polmone. Per la sua diffusione e specificità del meccanismo di azione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lo cataloga come cancerogeno di tipo 1 (al pari del fumo di sigaretta e dell’alcol) e ritiene che il 15% delle neoplasie polmonari siano attribuibili a questo gas, in termini pratici 24.000 morti in Europa e circa 3.300 decessi in Italia secondo l’Istituto Superiore di Sanità. L’Italia ha il triste primato di essere uno dei paesi col più alto livello medio di radioattività, che agisce in sinergia con l’altro fattore di rischio per il cancro del polmone, ovvero il fumo di tabacco.

Attualmente non è disponibile alcun test in grado di diagnosticare o identificare una precedente esposizione al radon. Con la mancanza di test disponibili e sintomi evidenti, è doppiamente importante ridurre al minimo l’esposizione al radon negli edifici.

L’attività del radon viene misura in Bequerel e la sua concentrazione in aria viene espressa in Bq al metro cubo (Bq/m3). Il radon che fuoriesce dal suolo tende a disperdersi in atmosfera dando origine a concentrazioni molto basse in aria, mentre se sul suolo sorgono luoghi chiusi (case, scuole, ospedali ecc.), il radon può penetrarvi dal suolo sottostante (o nel caso di locali interrati, anche dal suolo a contatto con le pareti) e assumere valori rilevanti che possono variare da luogo a luogo (ciò può dipendere dalla tipologia e struttura dell’edificio, dalla presenza di aperture, crepe, fessurazioni, ecc.).

La nuova normativa

Il nuovo D.Lgs n. 101/2020 in vigore dal 27 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020, recepisce la direttiva 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione e stabilisce le norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il decreto tratta l’esposizione al gas radon nel titolo IV: «Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti».

Nel nuovo provvedimento, il legislatore ha suddiviso il tema dell’esposizione al radon (capo I, titolo IV) in tre sezioni:

  • sezione I: «Disposizioni generali»;
  • sezione II: «Esposizione al radon nei luoghi di lavoro»;
  • sezione III: «Protezione dell’esposizione al radon nelle abitazioni».

Le “Disposizioni generali”, trattate in sei articoli della sezione I, costituiscono la base delle disposizioni previste per le esposizioni al radon nei luoghi di lavoro (sezione II) e nelle abitazioni (sezione III).

Punto fondamentale è rappresentato dal «Piano nazionale radon» (Pnr) previsto dall’art. 10. Il Pnr, da emanarsi entro 12 mesi (dunque, entro il 27 agosto 2021), tramite un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (ad oggi ancora non emanato), in risposta a quanto previsto nell’allegato III del decreto ovvero:

  • le strategie, i criteri e le modalità di intervento per ridurre il radon;
  • i criteri per la classificazione in aree prioritarie;
  • i criteri per prevenire il radon nelle nuove costruzioni e di quelle in ristrutturazione;
  • gli indicatori di efficacia delle azioni.

Entro ventiquattro mesi dalla sua emanazione, le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri ordinamenti al Pnr che sarà aggiornato almeno ogni dieci anni dandone evidenza tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, le Regioni e le Provincie autonome, entro due anni dall’entrata in vigore del Pnr, e in base alle indicazioni riportate, in ottemperanza all’art. 11, dovranno:

  • individuare le aree prioritarie;
  • pianificare gli interventi per ridurre la concentrazione di radon sotto i livelli di riferimento

Inoltre, è previsto che le Regioni e le Provincie autonome pubblichino in Gazzetta Ufficiale le aree prioritarie e sempre entro i due anni dal Pnr:

  • misurino il radon sulla base di metodologie documentate;
  • individuino le aree prioritarie: aree in cui al piano terra la concentrazione di radon sia superiore a 300 Bq/m3 in un numero di edifici maggiore o uguale al 15%.

I livelli di riferimento, espressi come concentrazione media annua di attività di radon in aria, sono (art. 12):

  • 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti;
  • 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dal 1° gennaio 2025;
  • 300 Bq/m3 per luoghi di lavoro;
  • 6 mSv di dose efficace annua

E’ stato inoltre stabilito, che con un successivo Dpcm possano essere stabiliti livelli minori dei livelli di riferimento di cui sopra.

Le disposizioni

Con l’art. 12 sono state introdotte delle innovazioni rispetto alla precedente normativa riguardante la radioattività.

La prima riguarda il significato di “livello”: nella precedente normativa si considerava il “livello di azione”, mentre nella nuova normativa si parla di “livello di riferimento”. Ciò è dettato dal fatto che mentre in passato, se non veniva superato il livello di azione (la prima soglia era di 400 Bq/m3 annui, il cui superamento prevedeva la ripetizione delle misure l’anno successivo, la seconda soglia era 500 Bq/m3 annui il cui superamento prevedeva la comunicazione agli organi di vigilanza, l’adozione di azioni di rimedio avvalendosi dell’esperto qualificato se quest’ultimo avesse valutato dosi superiori a 3 mSv all’anno per i lavoratori,  e verifica con nuove misurazioni) non erano previste azioni, ora il legislatore prevede che anche se il livello di concentrazione di gas radon risulta inferiore al livello di riferimento, comunque dovranno essere intraprese azioni. Questo proprio perché ciò che è previsto dal legislatore deve essere sempre letto nell’ottica dell’applicazione del principio di ottimizzazione. In particolare, all’art. 6, «Strumenti per l’ottimizzazione: livelli di riferimento», viene sottolineato come ai fini della ottimizzazione, sono utilizzati i livelli di riferimento e come l’ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di questo livello.

Inoltre il precedente livello di azione per le attività lavorative era la concentrazione media annua di radon pari a 500 Bq/m3, mentre il nuovo livello di riferimento è stato abbassato a 300 Bq/m3 medi annui (da rispettare sia nei luoghi di lavoro, che nelle abitazioni). L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato una soglia più bassa e precisamente 100 Bq/m3.

Con il nuovo decreto è prevista l’istituzione di una sezione radon, all’interno della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, in cui inserire i dati di concentrazione radon relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro (art. 13). L’accesso ai dati, assicurato dall’Isin, è riservato alle amministrazioni e agli enti statali che ne facciano richiesta e all’Istituto Superiore di Sanità. La trasmissione dei dati radon in questa apposita sezione sarà compito delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (Arpa/Appa), delle aziende sanitarie locali (ASL) e dei servizi dosimetrici certificati e riconosciuti. È inoltre previsto che Isin e l’Iss definiscano il protocollo tecnico per il reciproco scambio di informazioni tra le due banche dati.

Per l’informazione e le campagne di sensibilizzazione, in ottemperanza all’art. 14, il ministero della Salute, il ministero del Lavoro, Isin, Iss, Inail, Regioni a Provincie autonome renderanno disponibile le informazioni su:

  • livelli di esposizione al radon in ambienti chiusi;
  • rischi sulla salute che derivano dal radon;
  • l’importanza di effettuare le misure radon;
  • i mezzi tecnici per il risanamento.

La figura professionale dell’Esperto in interventi di risanamento gas radon

Le amministrazioni statali, le Regioni e le Provincie autonome promuoveranno le campagne di informazione, l’Iss sarà addetto alla valutazione gli effetti del radon sulla salute.

Nella precedente normativa, nel caso di superamento del livello di concentrazione radon pari a 500 Bq/m3 medi annui, le azioni di rimedio idonee a ridurre il radon sotto questo livello erano affidate all’esperto qualificato (rinominato dal nuovo decreto come esperto di radioprotezione), figura qualificata con formazione professionale adeguata precedentemente riconosciuta dal legislatore, il nuovo decreto ha integrato le competenze e introdotto con l’art. 15 una nuova figura cui affidare questa attività: l’esperto di risanamento radon.

Nello specifico il Decreto Legislativo n.101/2020 prevede che gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto;

b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici.

L’Esperto in interventi di risanamento gas radon, possiede le competenze per affiancare il committente su tutte le attività tecniche e amministrative per individuare il giusto piano di risanamento, anche in relazione alla normativa sull’efficientamento energetico, gli aspetti medico-legali, quelli urbanistici, la valutazione del rischio. Una attività complessa, che riguarda anche la predisposizione della documentazione da esibire agli Enti competenti per le necessarie autorizzazioni in caso di opere edili, nel pieno rispetto della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, valutate secondo la normativa vigente.

SCARICA IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2020

Per informazioni sui corsi scrivi a: info@tecnicieprofessione.it

One Reply to “IL DECRETO LEGISLATIVO 101/2020 CAMBIA LE REGOLE DELLA SICUREZZA NEGLI EDIFICI”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.