GAS RADON: AGGIORNARE IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO E’ UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO PER GARANTIRE LA SALUTE AI DIPENDENTI

Il radon se inalato all’interno dei luoghi chiusi causa il cancro del polmone.

Il gas radon è un grave problema per la salute. E’ necessario verificare se è all’interno dei luoghi di lavoro è presente in concentrazioni superiori ai 300 Bq/m3

La valutazione del gas radon nei luoghi di lavoro, così come definito dal D.Lgs. 81/08 e smi, rientra tra gli obblighi di tutela in capo al Datore di Lavoro, come parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del citato decreto: 

  • la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al Radon;
  • l’individuazione e l’attuazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione dell’esposizione al rischio radon, di cui il Datore di Lavoro è responsabile, va effettuata nel momento cui sussistano le seguenti condizioni:

Luoghi di lavoro sotterranei

Luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra

Stabilimenti termali

Specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d’Azione Radon

Il Datore di Lavoro è chiamato a procedere con la valutazione del rischio di esposizione al gas radon, attraverso la misurazione della concentrazione media annua di radon in aria nei locali definiti dalla norma.

In caso di superamento del livello di riferimento (superiore ai 300 Bq/m3)il Datore di Lavoro dovrà adottare specifiche “misure correttive” avvalendosi del supporto dell’Esperto in risanamento Radon. Tali misure devono essere attuate entro due anni dal piano di intervento definito.

Qualora le misure correttive non risultassero efficaci nel ridurre la concentrazione media annua di radon indoor, il D.Lgs. 101/2020 prevede una valutazione dell’esposizione dei lavoratori attraverso l’“esperto di radioprotezione” (in precedenza, esperto qualificato), il quale rilascia apposita relazione (in questo, caso il livello di riferimento è 6 mSv annui).

Per quanto riguarda, invece, l’attività di sorveglianza sanitaria da destinare ai lavoratori esposti, questa sarà responsabilità del Medico autorizzato. Il nuovo Decreto ha ridefinito le funzioni di tale figura che, per esercitare, richiede il conseguimento di una abilitazione.

Tuttavia, la normativa prevede che i medici del lavoro già impegnati in attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale funzione anche senza l’abilitazione fino al 27 agosto 2022. 

Per gli interventi di risanamento, laddove le concentrazioni superino i 300 Bq/m3, la normativa in materia prevede che sia un geometra, ingegnere o architetto iscritto all’Albo professionale ad agire con azioni di mitigazione; questo tecnico deve essere in possesso di un attestato di qualifica conseguito a seguito di un corso di formazione universitario dedicato organizzato da enti, associazioni, ecc, di 60 ore.

Per informazione sui corsi scrivi a: info@tecnicieprofessione.it

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