In Italia il nuovo decreto n.101/2020, ha imposto che tutti i fabbricati sia ad uso abitativo, che quelli destinati a luoghi di lavoro, vengano monitorati per accertare la presenza del gas radon con concentrazioni superiori ai 300 Bq/m3. La competenza spetta ai geometri, architetti, ingegneri iscritti all’Albo professionale che abbiano seguito un corso specifico di formazione di 60 ore.
Il Radon è un gas incolore, inodore e radioattivo, classificato come agente con massimo livello di cancerogenicità (gruppo 1) dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’esposizione a questo gas radioattivo naturale, emesso dal suolo e da alcuni materiali da costruzione, è considerata la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta (G.U. 276 del 27/11/2001 S.O. n. 252).
Il Radon viene generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre ed in particolar modo da lave, tufi, pozzolane e alcuni graniti.
Come gas disciolto viene veicolato anche a grandi distanze dal luogo di formazione e può essere presente nelle falde acquifere. L’interazione tra edificio e suolo, l’uso di particolari materiali da costruzione e le tipologie edilizie sono gli elementi più rilevanti nella valutazione dell’influenza del Radon sulla qualità dell’aria delle abitazioni e degli edifici in genere. Nei luoghi di vita e di lavoro il gas Radon si può accumulare, raggiungendo concentrazioni pericolose.
Per questo motivo la Comunità Europea (2013/59/EURATOM) e lo Stato Italiano (D.Lgs.101/20 del 31 Luglio 2020) hanno emesso una serie di atti normativi a tutela della salute della popolazione e a tutela dei luoghi di lavoro, introducendo anche la tutela della salute delle persone nelle abitazioni.
Il 31 Luglio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 101/20, recante attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il D.Lgs. 101/20 dedica il Capo I del Titolo IV alle esposizioni al gas Radon, definendo le strategie, le tempistiche e individuando le aree prioritarie. Stabilisce, inoltre, i livelli massimi di riferimento per le abitazioni ed i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di gas Radon in aria:
- 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti e i luoghi di lavoro;
- 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.
Le misurazioni della concentrazione media di attività di gas Radon in aria annua devono essere effettuate avvalendosi di Servizi di Dosimetria riconosciuti (ex. Art. 155 D.Lgs. 101/20) entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, dalla definizione delle aree prioritarie o dalla identificazione delle specifiche tipologie di luoghi di lavoro nel Piano Nazionale d’Azione per il Radon.
CHI E’ E COME SI DIVENTA ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON
L’Esperto in interventi di Risanamento radon è la persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessaria per fornire indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di gas radon.
Nello specifico il Decreto Legislativo n.101/2020 prevede che gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici.
Per informazioni sui corsi: info@tecnicieprofessione.it